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STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE
RI.MEDI.
Rinascita Medica

ART. 1

(Denominazione, sede e simbolo)

1. L’Associazione denominata RI.MEDI. è una libera Associazione culturale, non lucrativa, costituita ai sensi degli artt. 36 e ss del Codice Civile.

2. L’Associazione ha sede legale in Roma, Viale Pinturicchio 89, e potrà avere diverse sedi operative, anche all’estero.

3. La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti e agli associati.

4. Il simbolo ed il logo della Associazione è deciso dai Soci fondatori con maggioranza corrispondente alla metà più uno.

ART. 2

(Durata e scioglimento)

1.  La durata dell’Associazione è illimitata.

2. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei Soci, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. In caso di scioglimento per qualunque causa, cessazione od estinzione dell’Associazione, il patrimonio dell’Associazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L’Assemblea deciderà la devoluzione dei beni residuanti dopo l’esaurimento della liquidazione, a favore di altra o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. Le quote annuali devono essere versate entro il termine dell’approvazione del rendiconto annuale.

ART. 3

(Finalità)

1. L’ Associazione è apartitica, indipendente, non ha finalità di lucro. Lo scopo dell’Associazione è quello di promuovere lo sviluppo della cultura, la ricerca scientifica e tecnica così come riportato dall’art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana. In particolare, mira ad operare una azione di profondo rinnovamento culturale, intellettuale e deontologico dell’Ordine dei Medici di Roma e Provincia, favorendo il ricambio dei professionisti che lo andranno a guidare.

L’Associazione si ispira all’art. 32 della Costituzione per tutelare la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e all’art. 33 della Costituzione promuovendo la libertà dell’arte e della scienza e del loro insegnamento.

  • L’Associazione mira alla tutela e al rispetto della dignità e del decoro della professione medica, il cui fondamento è l’indipendenza intellettuale e la libertà scientifica, così come normato dal codice deontologico, al fine di tutelare lo stato di salute dell’essere umano e il suo benessere psichico e fisico. Questo stato di salute si attua nella rigorosa adesione ai canoni della deontologia ippocratica, nel rispetto di valori fondamentali e di principi etici universali. In particolare l’Associazione mira a difendere la autonomia dell’Arte Medica da qualunque interferenza esterna, anche politica.

3. L’Associazione intende conformarsi alla regola secondo cui Il medico e l’odontoiatra nell’esercizio della professione devono attenersi alle conoscenze scientifiche ed all’esperienza clinica consolidata. Devono inoltre ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non devono soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura (art. 4 del codice deontologico).

4. L‘ Associazione si prefigge inoltre di fornire un supporto culturale e metodologico ai professionisti sanitari in ambito sanitario. A tal fine è previsto che l’Associazione svolga azione di diffusione, promozione ed informazione in questo settore attraverso l’organizzazione di eventi con i Cittadini e i Professionisti della salute.

ART.4

(Iniziative e Attività)

L’associazione realizza le proprie finalità attraverso:

a) l’organizzazione di corsi, seminari, convegni e manifestazioni varie per promuovere la sensibilità professionale e culturale nelle aree della cultura in generale e in particolare della scienza medica e delle scienze affini;

b) la collaborazione con strutture ed enti, pubblici e privati, nonché singoli professionisti, associazioni di categoria, associazioni e società sportive, strutture scolastiche, in relazione alle iniziative volte alla promozione della tutela della salute e della prevenzione sanitaria;

c) la promozione della comunicazione scientifica e del libero confronto tra operatori, ricercatori e studiosi nelle varie discipline umanistiche, scientifiche, tradizionali e complementari in modo da garantire adeguate sinergie, interscambi, e nuove progettualità;

d) la progettazione e realizzazione di attività, servizi, consulenze relativi alla cultura umanistica e scientifica, in presenza e/o via internet, in Italia e all’estero; progettazione e realizzazione di interventi di informazione, prevenzione, formazione, aggiornamento professionale, in presenza e/o a distanza, via internet,  per operatori specifici, nonché per un pubblico di non professionisti interessato alla materia;  progettazione e realizzazione di prodotti editoriali, periodici (esclusi i quotidiani) e non.

L’ Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale.

ART.5

(Soci)

1. Sono ammessi all’Associazione in qualità di soci tutti i laureati e gli studenti iscritti a Medicina Chirurgia e Odontoiatria come pure tutti i cittadini che condividono gli scopi dell’associazione e che rispettino il presente Statuto e i regolamenti approvati dall’Assemblea.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi al rispetto delle finalità associative e dei valori della stessa; dovrà presentare in allegato un breve Curriculum Vitae con copia di un documento di identità e tessera sanitaria/codice fiscale in corso di validità. Acquisirà la qualità di socio a pagamento avvenuto della quota associativa.

3. I soci sono tenuti al pagamento della quota di associazione annuale che verrà stabilita dall’Assemblea Costituente ed approvata dal Consiglio Direttivo.

4. Ogni tesserato è iscritto al libro dei soci. La quota associativa è intrasmissibile.

5. I soci dell’Associazione si distinguono in:

– Soci fondatori

– Soci ordinari

– Soci sostenitori

– Soci onorari

Sono soci fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto l’Atto costitutivo dell’Associazione. Essi hanno il compito di dare gli indirizzi dell’attività dell’Associazione, di vigilare sul perseguimento dell’attività sociale, e di garantire il rispetto del presente statuto.

Sono soci ordinari coloro che, siano essi persone fisiche o giuridiche, enti ed associazioni, avendo preso visione dello statuto, concordino con i suoi scopi. Ogni nuovo socio, oltre a presentare i requisiti indicati dall’Associazione di cui all’ art.5 comma 1 del presente Statuto, deve essere presentato da almeno 1 socio fondatore.

Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che eroghino alla Associazione contribuzioni volontarie straordinarie.

I soci onorari sono scelti tra le personalità italiane e straniere nell’ambito della cultura, dello spettacolo e dello sport per meriti particolari acquisiti a favore dei valori dell’Associazione.

I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo.

6.L’ammissione dei soci ordinari, previa domanda scritta dei richiedenti, viene deliberata in una seduta del Consiglio Direttivo a seguito della verifica dei requisiti di cui sopra nonché dell’avvenuto versamento delle quote associative.

7. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alla domanda di ammissione entro novanta giorni dal suo ricevimento; in mancanza di un provvedimento di accoglimento entro tale termine la domanda si intende respinta.

8. Ogni socio ordinario può farsi delegare in sede di Assemblea da altro socio.

9. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione. Il socio può sempre recedere dall’Associazione ai sensi dell’art. 24 c.c., con comunicazione scritta da inviarsi al Presidente del Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno un mese. Con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, può essere escluso l’associato allorché ricorra uno dei seguenti motivi:

• grave e ripetuta violazione delle norme statutarie-regolamentari o delle disposizioni assunte dagli organi sociali;

• morosità nel pagamento delle quote associative o grave inadempimento agli obblighi imposti all’associato dallo Statuto o dai regolamenti interni;

• comportamento dell’associato che abbia arrecato, o che vi sia fondato timore possa ragionevolmente arrecare, danni morali o patrimoniali all’Associazione.

Avverso la delibera di esclusione del Socio, da comunicarsi all’ interessato con lettera raccomandata sia a mezzo postale che a mano oppure con PEC, il Socio può ricorrere direttamente alla Assemblea dei Soci.

La deliberazione del Consiglio Direttivo acquista efficacia con la iscrizione a libro soci. I soci esclusi per morosità potranno, dietro specifica richiesta, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione ed ogni precedente pendenza economica con l’Associazione.  La decadenza dalla qualità di socio avviene, salvo che per dimissioni, unicamente ed esclusivamente per mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo del presente Statuto. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, su iniziativa di uno dei suoi membri o su iniziativa di 1/3 dei soci, a maggioranza dei 2/3 dei componenti; la decisione del Consiglio Direttivo può essere impugnata dall’interessato davanti all’Assemblea oppure da 1/3 dei componenti l’Assemblea stessa. Quest’ultima decide in modo inappellabile a maggioranza assoluta dei componenti. Le decisioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea vanno espresse con mozioni motivate.

ART.6

(Organi sociali)

Sono organi dell’Associazione:

1) L’Assemblea dei soci

2) Il Consiglio Direttivo

3) Il Presidente

4) Il Vice presidente

5) Il Tesoriere con funzioni anche di segretario

6) il Prefetto

ART. 7

(L’ Assemblea)

1. L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci fondatori e ordinari per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’ Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione o da chi ne fa le veci mediante e-mail / lettera cartacea da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’assemblea e contenente l’ordine del giorno dei lavori. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

3. L’Assemblea è inoltre convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno a maggioranza semplice, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 2/3 dei soci fondatori ed ordinari, purché in regola con i versamenti delle quote associative

ART. 8

(Validità della Assemblea)

1. L’ Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante.

2. L’ Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

3. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati.

4.  Nel caso di seconda convocazione, l’ Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti o dei voti espressi e delibererà sempre a maggioranza semplice. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno due ore.

5. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci.

6. Per modificare lo Statuto della Associazione, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti anche rappresentati.

7. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

8. Tutte le delibere assembleari, le delibere di Consiglio Direttivo ed i rendiconti economico-finanziari ed i bilanci annuali della Associazione debbono essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci.

9. Ogni socio ordinario può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio ordinario. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

10. Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

ART. 9

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell’ Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario (oppure da un componente dell’assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal Presidente.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

ART.10

(Compiti dell’Assemblea)

All’ Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA

– eleggere la quota di spettanza dei componenti del Consiglio Direttivo

– approvare il bilancio consuntivo e preventivo;

– determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

– approvare l’eventuale regolamento interno;

– deliberare su quant’altro demandatole per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;

– deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;

– deliberare sull’eventuale destinazione di utili, o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalle leggi vigenti;

– deliberare sull’eventuale cambio di sede;

– deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’ Associazione e la devoluzione del suo patrimonio e la nomina di uno o più liquidatori.

IN SEDE STRAORDINARIA

– deliberare sulla trasformazione, fusione e/o scioglimento dell’Associazione;

– deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

– deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

ART. 11

(Consiglio Direttivo)

1.Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione.  Esso è composto da n.3 componenti; fra di essi si elegge il Presidente. Ogni 4 anni si rinnova la composizione; un terzo dei membri è eletto dall’Assemblea, un terzo è eletto dai consiglieri uscenti; un terzo è eletto dai fondatori; in queste votazioni risulta eletto chi ottiene la maggioranza dei voti.

2. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

3. Il Consiglio Direttivo rimarrà in carica fino all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

4. All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere.  Il Consiglio nominerà al suo esterno soci per altre cariche sociali e incarichi sociali. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o due dei suoi membri lo ritengano necessario; le riunioni sono valide se sono presenti (inclusa la presenza per via telefonica e/o in video conferenza) almeno due membri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o da un consigliere designato dai presenti.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione.

8 Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con avviso contenente un ordine del giorno trasmesso, in via ordinaria, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione, mediante avviso cartaceo o e-mail e, in via straordinaria, per urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima, mediante  e-mail.

9. Le deliberazioni consiliari sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei consiglieri presenti. Ove presenti due componenti e a parità di voti prevale il voto del presidente.

10. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.  Il Consiglio Direttivo in particolare ha il compito di:

–  eleggere il presidente;

– nominare all’interno del Consiglio Direttivo uno o più vice Presidenti che, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, ne fa le veci;

– nominare un Segretario che ha il compito di redigere e sottoscrivere insieme al Presidente i verbali dell’Assemblea e le scritture contabili;

–  fissare le eventuali norme per il funzionamento dell’ Associazione;

– decidere riguardo alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;

– decidere riguardo alle attività e i servizi istituzionali e complementari da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;

– decidere riguardo alla direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’ Associazione;

– redigere annualmente il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;

–  predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;

– fissare le quote sociali annuali;

– nominare, tra i soci ordinari esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

– redigere ed approvare gli eventuali Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;

–  deliberare sull’ammissione di nuovi soci, sul recesso ed esclusione dei soci;

– ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

ART. 12

(Il Presidente)

1. Il Presidente dell’Associazione, che è anche presidente dell’Assemblea, è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti ed è immediatamente e senza limiti rieleggibile.

2. Il Presidente rappresenta legalmente l’ Associazione nei confronti di terzi e in giudizio,  ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l’Assemblea dei soci; convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie sia straordinarie.

3. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento di tutte le attività dell’Associazione. Al Presidente spetta l’ordinaria amministrazione e la firma degli atti sociali che impegnino l’Associazione sia nei riguardi dei soci sia di terzi.

4. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

5. Il Presidente nomina un segretario del Consiglio Direttivo che ha le funzioni di verbalizzare le riunioni dell’Assemblea[Francesco13]  e del Consiglio Direttivo. Coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’ Associazione.

6. Il Presidente può conferire, sia ai soci sia a terzi, procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Art. 13

(Il Vice Presidente e il Segretario)

1.Il Consiglio Direttivo nomina tra i Consiglieri uno o più Vice-Presidenti che durano in carica quanto il Consiglio stesso ed il Segretario. Il Vice-Presidente può, in caso di assenza o impedimento del Presidente, convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l’Assemblea Generale e, negli stessi casi, rappresentare l’ Associazione all’esterno.

2.Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Segretario ha le funzioni di verbalizzare le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché del libro dei soci dell’Associazione, ha diritto di voto nel Consiglio Direttivo.

Art.14

(Il Tesoriere)

1. ll Tesoriere, nominato dai consiglieri tra i membri del Consiglio Direttivo, cura la gestione della cassa dell’Associazione, ne tiene la contabilità ed effettua le relative verifiche. Inoltre controlla la tenuta dei libri contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi. In concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, predispone il rendiconto annuale e, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e consuntivo, accompagnandolo con idonea relazione contabile.

2. Il Tesoriere dura in carica lo stesso periodo del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

3. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

5. Il Consiglio Direttivo nomina fra i soci dell’Associazione il Prefetto. Il Prefetto è il responsabile delle cerimonie conviviali dell’Associazione e cura i rapporti sociali di Amicizia, in particolare quelli all’interno dell’Associazione stessa. Non è componente del Consiglio.

ART. 15

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

a) contributi e quote associative;

b) contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, persone giuridiche, agenzie internazionali, associazioni e fondazioni, governi locali;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale, sempre prodotta nel chiaro perseguimento del fine dell’Associazione, quali ad esempio fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore;

d) le entrate derivanti dall’organizzazione di manifestazioni inerenti all’oggetto sociale, sponsorizzazioni e pubblicità inerenti alle attività svolte;

e) da qualsiasi bene, mobile ed immobile, materiale ed immateriale, pervenuto e/o acquisito dall’Associazione a qualsiasi titolo;

f) da avanzi di lotterie, pesche di beneficenza e tombolate regolarmente autorizzate dall’autorità preposte per legge;

g) da contributi volontari erogati da soci e da terzi in occasioni di manifestazioni di ogni genere, secondo le modalità che stabilirà il Consiglio Direttivo;

h) proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per  il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale;

i) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.

2. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività direttamente connesse ed accessorie e a quelle previste dal presente statuto.

3. All’ Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa.

4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del presidente.

ART. 16

(Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.  Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea Generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 giugno di ogni anno.

4. Il bilancio consuntivo ed i rendiconti delle gestioni separate debbono essere conformi al D.P.R. 600/73 e successive modificazioni.Il bilancio consuntivo dovrà contenere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria anche per le attività connesse, qualora esercitate autonomamente e con contabilità separate.

Art.17

(Regolamento)

Su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea, a maggioranza assoluta dei soci fondatori e ordinari, può approvare uno o più regolamenti per la disciplina dell’attività dell’Associazione.

Art.18

(Libri dell’Associazione)

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro dei soci ed il protocollo corrispondenza.

Art. 19

(Divieti ed obblighi)

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio associativo durante la vita della’ Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di amministrazione per la realizzazione delle attività istituzionali dell’Associazione o di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso dai soci riuniti in Assemblea straordinaria appositamente convocata e regolarmente costituita e con votazione favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altre organizzazioni culturali non lucrative.

Art. 21

(Clausola arbitrale)

In caso di controversia tra un socio e l’Associazione, la soluzione è demandata ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui 1 nominato dal socio, 1 dal Consiglio Direttivo ed 1, con funzioni di Presidente, da nominarsi congiuntamente; in caso di disaccordo nella nomina del Presidente, si provvederà a chiederne la nomina al Tribunale di Roma.

Art. 22

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Il presente Statuto, articolato in 5 titoli e 22 articoli è stato approvato dai soci fondatori all’Atto Costitutivo.

Roma  12 febbraio 2023